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Sismabonus 110 è tutta una questione di classe

Sismabonus 110 è tutta una questione di classe!

Per accedere al Sismabonus 110 è necessario valutare la classe di rischio prima e dopo la ristrutturazione. Vediamo, dunque, cos’è il rischio sismico

Il rischio sismico è la misura per valutare il danno che ci sia aspetta da un evento sismico.

Esso è funzione di:

  • pericolosità, ovvero la probabilità che si verifichi un sisma ed è legato alla zona sismica;
  • vulnerabilità, lo studio delle conseguenze all’edificio legate alla sua resistenza ai terremoti;
  • esposizione, la valutazione sia sociale sia economica delle conseguenze del sisma sulla comunità.

Le classe di rischio sismico sono sette e vanno da minore a maggiore rischio

  • classe A (minor rischio)
  • classe B
  • classe C
  • classe D
  • classe E
  • classe F
  • classe G (maggior rischio)

Il sismabonus 110 e i tre interventi di miglioramento sismico più richiesti

Riparazioni e interventi locali

E’ prioritario che sia garantito il miglioramento sismico dell’intero edificio, anche se sono ammessi interventi locali su singoli elementi o porzioni di struttura.

Sostituzione della copertura

Anche la sostituzione della copertura può accedere alle agevolazioni, sempre che la copertura originaria presenta criticità costruttive tali da renderla vulnerabile alle scosse.

Demolizione e ricostruzione

In via generale il caso di demolizione e ricostruzione può ricadere tra le riqualificazioni oggetto di adeguamento sismico, tenendo in considerazione il combinando tra i requisiti nazionali e locali. Per quanto riguarda l’ampliamento volumetrico si deve far riferimento al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013. A condizione che le norme urbanistiche lo consentano.

Sismabonus ordinario e Sismabonus al 110%: le principali differenze

La differenza più evidente è dovuta al fatto di aver eliminato la premialità nell’ambito applicativo del Sismabonus all’interno del Superbonus 110.

Sismabonus ordinario, sintesi detrazioni fiscali per interventi antisismici:

  • 50% senza miglioramenti di classe di rischio;
  • 70% con miglioramento di una classe;
  • 75% con miglioramento di una classe di rischio per lavori sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • 80% con miglioramento di due classi di rischio;
  • 85% miglioramento di una classe di rischio per lavori sulle parti comuni di edifici condominiali.

Sismabonus 110%: eliminato il sistema di premialità

Prima dell’avvento del Sismabonus 110% più veniva migliorata la sicurezza dell’edificio dal punto di vista strutturale e sismico e più era vantaggioso il beneficio.

La premialità è stata definitivamente azzerata con la frase riportata nell’articolo 119 del Decreto Rilancio “l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 …”.

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